Investire in polizze vita per salvare il patrimonio dai creditori non è una buona idea…

DOMANDAUn cliente mi chiede di investire solo in polizze vita perché sta affrontando una grossa vertenza civile e teme di perdere il proprio patrimonio. A me pare poco logica ed efficace come soluzione. Che ne pensate?
M.F., Milano

RISPOSTA – Il nostro lettore promotore finanziario ha ragione. L’operazione, infatti, è poco opportuna in quanto gli eventuali aventi diritto possono, in caso di esito per loro vittorioso della causa in corso, attuare un’azione revocatoria relativamente ai premi pagati sempre che il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma a pregiudizio dei creditori. Secondo la Sentenza di Cassazione, Sezioni Unite, numero 2871 del 31 marzo 2008, appunto, si sarebbe in presenza di una prestazione assicurativa non impignorabile come da Codice Civile perché il contratto è stipulato senza finalità previdenziali. L’impignorabilità ha lo scopo di tutelare il risparmio finalizzato alla previdenza ed è, quindi, da ritenersi applicabile solo alle somme che scaturiscono dalla funzione tipica del contratto, ovvero all’indennità assicurativa. Prima della citata sentenza i danneggiati potevano intervenire con l’azione revocatoria ottenendo il riscatto della polizza e ciò sulla base della sentenza 8676 del 26 giugno 2000.
Come se non bastasse, il cliente del promotore adottando una simile soluzione si espone al rischio del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice previsto dall’articolo 388 del Codice Penale, secondo il quale chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali sia in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni atti simulati o fraudolenti o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito (qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza) con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103,29 a 1032,91 euro.
Solo dopo cinque anni dal pagamento dei premi, decorsi i termini di legge per l’azione revocatoria ordinaria sui premi pagati, l’idea inizierebbe ad avere un senso. Ma non crediamo che sia il caso riportato dal lettore.

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