Banche, la cosiddetta “liberatoria” sotto la lente della Cassazione

MANLEVA NEL MIRINO DELLA CASSAZIONE – La corte di Cassazione è tornata per la terza volta a esaminare la dichiarazione, detta a volte liberatoria a volte manleva, con la quale, in molte procedure degli intermediari, si gestisce un’operazione non adeguata per il cliente e questi insista ugualmente per effettuarla. La clausola contrattuale incriminata recita più o meno che il cliente si ritiene adeguatamente informato dell’operazione  e, nonostante il contrario avviso della banca, insiste per effettuarla, anzi a volte rilascia una vera e propria manleva o liberatoria per scaricare l’intermediario da responsabilità per l’esecuzione dell’operazione.

RIBALTARE L’ONERE DELLA PROVA – Il caso è abbastanza complesso e risale addirittura alle obbligazioni argentine, in vigenza del regolamento 11.522. I principi affermati possono però ritenersi tuttora validi. La banca ha vinto in 1^ e 2^ grado. La Cassazione ha però ribaltato i principi fissati dalle due sentenze di merito e ha  affermato che la dichiarazione del cliente di essere stato completamente informato e di aver compreso i rischi dell’operazione, non è una dichiarazione confessoria. Anzi è uno strumento per ribaltare l’onere della prova in capo al cliente. Deve quindi essere la banca a dimostrare che il cliente abbia adeguatamente capito l’operazione. A nulla vale ovviamente la successiva liberatoria firmata dal cliente per effettuare l’operazione.

LA LENTEZZA DELLA GIUSTIZIA – La prima considerazione che viene alla mente è la lentezza della giustizia. Non bastano le strutture di conciliazione o arbitrali di Bankit, Consob e camere di commercio. I tempi sono sempre troppo lunghi. La seconda considerazione è sulla giustizia ondivaga che sono costretti ad affrontare gli investitori, con giudizi di merito ribaltati in Cassazione. Una giustizia celere non serve, se i diversi giudicati sono in contrasto tra loro e determinano confusione sul mercato. Da ultimo non possiamo che notare come queste terribili incertezze di procedure e di clausole contrattuali siano un freno per la correttezza del mercato e allontanino sempre più l’investitore.

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