RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, in tema di strumenti finanziari complessi e non, era quella contrassegnata dalla lettera “D”. La riproponiamo qui di seguito:
“Uno strumento finanziario è considerato non complesso quando le informazioni pubbliche che lo riguardano sono facilmente reperibili sul mercato”. Ai sensi della delibera CONSOB 16190 è CORRETTA questa affermazione?
A: No, perché uno strumento finanziario con queste caratteristiche viene definito “complesso”
B: Sì, ma solo se lo strumento finanziario è facilmente liquidabile sul mercato
C: Sì, ma solo se lo strumento finanziario è negoziato su un mercato non regolamentato
D: No, poiché la semplice reperibilità delle informazioni non è un requisito richiesto
LA DOMANDA DI OGGI – Il questito che proponiamo oggi nell’ambito della nostra training class dedicata agli aspiranti promotori alle prese con l’esame per l’iscrizione all’Albo riguarda la misurazione del rischio di interesse.
Per misurare il rischio di interesse le banche fanno ricorso a:
A: sistemi di rating
B: modelli di misurazione del currency mismatching
C: modelli di misurazione del valore a rischio del trading book
D: modelli di misurazione del gap fra le scadenze di attività e passività