Promotori, training class: oggi si parla di contratti pronti contro termine

RISPOSTA “C” – Nei contratti forward, i contraenti sono soggetti al rischio di insolvenza della controparte. La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri era quella contrassegnata dalla lettera “C”. La riproponiamo qui di seguito.

Nei contratti forward
A: Il prezzo di scambio è quello del sottostante alla data di stipula
B: I contraenti possono chiudere l’operazione prima della scadenza anche senza ilconsenso della controparte
C: I contraenti sono soggetti al rischio di insolvenza della controparte
D: I contraenti non sono soggetti al rischio di insolvenza della controparte solo inipotesi di presenza della clearing house

NUOVA DOMANDA – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata agli aspiranti promotori finanziari alle prese con l’esame per l’iscrizione all’Albo riguarda invece i contratti “pronti contro termini”

Si ipotizzi che una banca proponga ad un cliente una operazione di pronti contro termine grazie alla quale la banca potrà raccogliere fondi dal cliente. Data la natura dell’operazione, si dica quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA:
A: la banca è il soggetto che acquista i titoli a pronti ed il prezzo a termine si ottiene capitalizzando il prezzo a pronti sulla base del tasso di interesse convenuto tra leparti
B: la banca è il soggetto che acquista i titoli a pronti ed il prezzo a termine dipende dall’aspettativa circa il valore futuro assunto dai titoli oggetto dell’operazione di compra-vendita
C: la banca è il soggetto che vende i titoli a pronti ed il prezzo a termine dipende dall’aspettativa circa il valore futuro dei titoli oggetto dell’operazione di compra-vendita
D: la banca è il soggetto che vende i titoli a pronti ed il prezzo a termine si ottiene capitalizzando il prezzo a pronti sulla base del tasso di interesse convenuto tra leparti

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