Promotori, training class: oggi si parla delle violazioni commesse da sim e sgr

RISPOSTA D – Le sicav non possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi di investimento: la risposta esatta alla domanda pubblicata lo scorso 2 gennaio era quella contrassegnata dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito:

Ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998, quali dei seguenti soggetti non possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi d’investimento?
A: Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario
B: Le sgr
C: Le banche
D: Le sicav

NUOVA DOMANDA – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class, dedicata alla formazione dei promotori finanziari,riguarda le eventuali violazioni commesse da sim e sgr. Mettetevi alla prova, vi daremo la soluzione mercoledì 7 gennaio.

In caso di violazione da parte di SIM e di società di gestione del risparmio delle disposizioni loro applicabili, chi può ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità?

A: La Banca d’Italia o la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze
B: Solo il Ministero dell’Economia e delle Finanze
C: Solo la CONSOB sentita la Banca d’Italia
D: Solo la Banca d’Italia sentita la CONSOB

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