Acquisti di fine anno, il bollo non sempre va pagato

DOMANDA – Un mio cliente ha comprato delle obbligazioni presso un’altra banca il 30 dicembre scorso. Tale banca ha applicato l’imposta di bollo 2014 anche sui titoli acquistati il 30 dicembre mentre la mia banca in circostanze analoghe non si regola così. Il cliente mi ha chiesto consiglio per dimostrare le sue ragioni e ottenere il rimborso dell’imposta. Come posso aiutarlo?

RISPOSTA – L’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari prevede, a partire dal 2014, l’aliquota dello 0,2% senza più il minimo di 34,20 euro (importo che aveva sollevato tante discussioni) e con un massimo di 14.000 euro applicabile solo ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno civile e l’imposta è rapportata al periodo rendicontato nei tre casi seguenti: comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno; estinzione dei rapporti e apertura dei rapporti in corso d’anno. Gli importi sono calcolati in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo intermediario e sono rapportati al periodo rendicontato (cioè per mese, per trimestre, ecc.). L’imposta è calcolata in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, calcolato al termine del periodo oppure al 31 dicembre di ogni anno in assenza di rendicontazione. Per dirimere la controversia tra il cliente e la banca, quindi, occorre comprendere se le obbligazioni erano presenti nel dossier del cliente al 31 dicembre scorso oppure no. La risposta dipende dalla data di liquidazione del contratto. I titoli, sebbene entrino subito in possesso dell’acquirente – che può anche rivenderli un istante dopo – sono liquidati, ovvero materialmente pagati, il giorno previsto dal regolamento del mercato, che è in genere la seconda seduta di borsa aperta successiva. Se la liquidazione è stata immediata e cioè con data 30 dicembre, evento che può accadere in caso di negoziazione diretta con l’istituto senza passare per un mercato, l’imposta di bollo per il 2014 è dovuta. Altrimenti, se la liquidazione è avvenuta nel 2015, il lettore può presentare reclamo chiedendo il rimborso dell’imposta per poi eventualmente rivolgersi all’ombudsman bancario (qui il link), sempre che la banca aderisca. Ma non dovrebbe essercene bisogno perché in caso di errore la banca procederà allo storno della somma.

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