Agenzia bancaria ceduta e cliente ignaro: quando scatta il risarcimento

DOMANDA Un mio cliente, detentore di rapporti di conto corrente anche presso un’altra banca, ha visto la propria agenzia cambiare insegne a seguito del passaggio di proprietà ad altro istituto. Ha ricevuto una comunicazione tardiva con il cambio delle coordinate Iban e nel frattempo si è visto impossibilitato a collegarsi al conto on line e a effettuare bonifici urgenti con danni per il suo lavoro. Può chiedere il risarcimento per i disagi che ha patito?
C. F., Bologna

RISPOSTA – Il cliente può chiedere il risarcimento e ottenerlo, purché sia in grado di dimostrare i disagi subiti. In caso di cessione dei rapporti, l’articolo 58 del Testo Unico Bancario prevede la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale con almeno novanta giorni di anticipo. Per prevenire i disguidi che in questi ultimi anni le tante cessioni di sportelli hanno provocato, le disposizioni emanate poco più di un anno fa dalla Banca d’Italia impongono all’istituto acquirente di comunicare con congruo anticipo ai titolari dei rapporti la facoltà di recedere senza oneri entro tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso se sussiste una giusta causa, assieme alle informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (come appunto le nuove coordinate Iban). Inoltre, le procedure interne degli intermediari devono assicurare che i titolari dei conti ceduti godano di un’adeguata assistenza. In precedenza, era sempre il principio di trasparenza vigente nel settore a richiedere che al cliente fosse inviata una specifica comunicazione. Sulla base di quanto detto, esistono dei pronunciamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario che hanno sancito il risarcimento a favore dei clienti in virtù del diritto a essere tempestivamente informati circa le modifiche dei rapporti contrattuali con la banca a cui la cessione di sportello li espone e circa la possibilità e le modalità di esercizio del diritto di recesso. Il cliente può, quindi, presentare reclamo e poi eventualmente rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Occorre però, come detto a inizio risposta, provare i disagi che si sono dovuti subire. Nel caso del conto on line chiuso d’improvviso le ricevute dei bonifici effettuati altrove, more pagate ecc.

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