Promotori, training class: oggi si parla di contratti nulli

RISPOSTA “D” – Era contrassegnata dalla lettera “D” la risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, in tema di somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario.

L’art. 1923 del codice civile afferma che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario:
 

A: non possono essere sottoposte ad azione esecutiva ma cautelare
B: possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
C: possono essere sottoposte ad azione esecutiva ma non cautelare
D: non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare


NUOVO QUESITO – Il quesito di pggi, selezionato come sempre tra quelli che potrebbero capitare durante dl’esame per l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari, riguarda i casi di contratto nullo sulla base di quanto previsto dal Codice civile. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Secondo il codice civile, il contratto è nullo quando:
A:  il consenso fu estorto mediante violenza morale
B: una delle parti era legalmente incapace di contrarre
C: la causa costituisce mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa
D: il consenso fu dato a causa di errore sull’identità dell’oggetto della prestazione

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