Causa alla banca? Non si può fare se l’istituto finisce in liquidazione

DOMANDA – Un mio cliente ha in corso una causa verso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, ora commissariata. L’avvocato lo ha avvertito che qualora l’istituto finisse in liquidazione la causa cesserebbe di esistere ma che, comunque, le probabilità che ciò accada sono molto scarse. Il cliente teme di perdere tempo e soprattutto denaro. Le cose stanno davvero in questi termini?
G.M., Roma

RISPOSTA – Sì ed è la legge a prevederlo, ma il cliente del promotore finanziario può fidarsi delle rassicurazioni del proprio avvocato in merito alla scarsa probabilità che un evento tanto negativo possa accadere. E,’ infatti, assai improbabile che la banca finisca in liquidazione coatta, anzi i commissari straordinari si sono immediatamente posti al lavoro ed hanno già presentato ai dirigenti un piano di risanamento in vista di una aggregazione con un altro istituto di credito. L’informazione ricevuta dal lettore, dicevamo, è corretta visto che l’articolo 83, comma terzo, del Testo Unico Bancario dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere promossa o proseguita alcuna azione nei confronti della banca, a eccezione delle azioni strettamente inerenti la procedura di liquidazione come, per esempio, le opposizioni allo stato passivo. Stessa sorte è prevista per le azioni intentate nei confronti delle imprese di investimento perché l’articolo 57, terzo comma, del Testo Unico della Finanza dispone che la direzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché di tutti gli adempimenti a  essa connessi, spetta alla Banca d’Italia e che si applica, in quanto compatibile, con una serie di articoli del Testo Unico Bancario tra cui il citato articolo 83. Ne consegue che in entrambi i casi il giudice deve dichiarare di ufficio improcedibile una causa nei confronti dell’intermediario, così come deve dichiarare decaduta una eventuale causa che sia in corso non appena abbia notizia della messa in liquidazione coatta amministrativa dell’istituto. Ma ripetiamo che il cliente del lettore può ritenersi al sicuro, salvo eventi davvero improbabili.

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