Presunto danno per quasi 20 milioni di euro: pf citata a giudizio

SOSPENSIONE CAUTELARE – Alla fine è arrivata la sospensione cautelare, “per un periodo di un anno”, per Maria Antonietta Perilli, già destinataria di un provvedimento di sospensione sanzionatoria nel 2013. All’epoca, la promotrice finanziaria non risultava essere stata al centro di un decreto di citazione a giudizio, cosa che, secondo la delibera 19136, è invece avvenuta in seguito. “Con nota del 25 luglio 2014”, si legge infatti sulla delibera della Consob, “è stato trasmesso alla scrivente il decreto che dispone il giudizio, emesso in data 10 giugno 2014 dal sostituto procuratore della Repubblica a carico, tra gli altri, della signora Maria Antonietta Perilli, nell’ambito del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale ordinario”. La delibera omette i dettagli sul procedimento.

CITAZIONE A GIUDIZIO
– La vicenda descritta nel decreto di citazione a giudizio, sempre secondo la delibera, “appare particolarmente grave, considerando la numerosità dei clienti che hanno sporto querela (circa 200), nonché la rilevante entità del danno lamentato (che ammonterebbe a quasi 20 milioni di euro)”. Non solo: “il reato associativo ascritto alla signora Perilli è connotato da una significativa potenzialità lesiva rispetto a ipotesi di reato commesse singolarmente”, vista “la costituzione da parte degli associati di una struttura organizzativa atta a commettere una serie indeterminata di reati, nonché la specifica attinenza al settore del mercato finanziario”. La struttura associativa creata dai promotori finanziari “era rivolta alla commissione di reati tipicamente atti a ledere gli interessi (in generale, dell’integrità del mercato e, in particolare, del patrimonio dei singoli investitori e della correttezza e trasparenza degli operatori) che il proposto provvedimento di sospensione mira a proteggere”.

PERICOLO DI “LESIONE DEGLI INTERESSI”
– In più, “permane il pericolo di lesione degli interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario”, pericolo che “si ravvisa nella circostanza di fatto della permanenza dell’iscrizione della signora Perilli all’Albo dei promotori finanziari, la quale consente che la signora Perilli possa, in qualunque momento, assumere nuovamente un mandato a operare e commettere ulteriori irregolarità”. Il fatto che oggi la promotrice finanziaria “non abbia mandato a svolgere l’attività di promotore finanziario”, secondo la Consob, “non significa che non possa, in qualunque momento, assumerne uno, risultando iscritta all’Albo”. Ecco allora che, con la delibera 19136, è stata disposta la sospensione cautelare per un periodo di un anno.

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