La segnalazione alla Centrale Rischi resta anche in caso di accordo

DOMANDA – Un mio cliente, titolare di una azienda, ha concluso un accordo a saldo e stralcio con la sua banca relativamente a un fido per il quale non riusciva più a sostenere gli interessi. L’accordo prevede anche la sistemazione dell’iscrizione a sofferenza. Dopo essersi accordato e aver pagato la cifra pattuita si è accorto di essere ancora segnalato nella Centrale Rischi per un importo pari alla differenza non rimborsata. Può ottenere la cancellazione definitiva?

RISPOSTA –
Il cliente del promotore non può pretendere la cancellazione perché le iscrizioni e cancellazioni alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia seguono delle norme ben precise. Ci riferiamo alle disposizioni di vigilanza dettate dalla Banca d’Italia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale Rischi, che si sostanziano nella Circolare numero 139 dell’11 febbraio 1991 giunta al quattordicesimo aggiornamento. Disposizioni in base alle quali l’intermediario, anche quando perviene a una definizione transattiva in relazione a crediti classificati in sofferenza, è sempre tenuto (anche a pagamento eseguito) a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato perché non coperto dalla transazione. Ciò è previsto nel capitolo secondo della Circolare e precisamente al paragrafo 1.5 per i crediti in sofferenza e al paragrafo 5.5 per i crediti passati a perdita. Riguardo, invece, l’accordo relativo alla segnalazione a sofferenza, occorre verificare l’esatto tenore dell’impegno assunto dalla banca. In casi analoghi a quello segnalato dal pf, l’impegno della banca nell’atto transattivo viene indicato come impegno a sistemare l’importo segnalato e quindi a ridurre la cifra a debito e non si riferisce alla integrale cancellazione della sofferenza. In tal caso non è possibile lamentarsi con la banca. Il lettore farà bene, comunque, a sottoporre l’atto transattivo all’analisi di un esperto per valutare se ci sono gli estremi per una contestazione.

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