Promotori, training class: parliamo di collocamento e tecniche di comunicazione a distanza

RISPOSTA “B” – Era la lettera “B” la risposta corretta alla domanda pubblicata nella training class di ieri, in tema di eventuali danni provocati dal promotore a un cliente.La riproponiamo qui di seguito:

Se nello svolgimento di un servizio o attività di investimento o di un servizio accessorio un soggetto abilitato provoca danni al cliente, nel giudizio per il risarcimento del danno cagionato il soggetto abilitato:

A: non deve fare nulla poiché sarà il cliente a dover dimostrare la negligenza del soggetto abilitato
B: dovrà dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta
C: non dovrà fare nulla se il danno deriva da colpa semplice
D: dovrà dimostrare la diligenza del proprio comportamento solo nel caso si tratti di soggetto estero

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi, scelta tra quelle che potrebbero capitare all’esame Apf per l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari, riguarda il collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Le società di gestione del risparmio e le SICAV possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR?
A: Sì, nei limiti previsti dalla delibera CONSOB 16190/07
B: No, possono solamente effettuare l’offerta fuori sede di quote o azioni di OICR
C: Solamente le società di gestione del risparmio possono procedere a talepromozione
D: Solamente le SICAV possono procedere a tale promozione

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