Promotori, training class: oggi parliamo di associazioni dei consumatori

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri nell’ambito della nostra training class era quella corrispondente alla lettera “A”. La riproponiamo qui di seguito.

Nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte di un intermediario nei confronti di un cliente al dettaglio, le informazioni che devono essere a questi fornite:
A: non devono necessariamente comprendere la descrizione della strategia elaborata dall’intermediario in materia di gestione del proprio rischio di cambio
B: non devono comprendere la descrizione della politica seguita dall’intermediario in materia di gestione del conflitto di interessi
C: indicano la frequenza con cui verrà fornito un rendiconto periodico al cliente solo se maggiore di un semestre
D: comprendono la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente solo se vengono effettuati investimenti in Paesi extracomunitari

NUOVO QUESITO
– La domanda proposta oggi, scelta sempre tra quelle che potrebbero capitare all’esame da promotore finanziario, riguarda le associazioni dei consumatori. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

In un’operazione di sottoscrizione di titoli obbligazionari il soggetto abilitato che effettua l’operazione lede i diritti dei sottoscrittori privati. In tale situazione, le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206:
A: non sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori
B: sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori se autorizzate dalla Consob
C: sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori
D: sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori se autorizzate dalla Banca d’Italia

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