Relazione annuale Abf: Barclays e Mps tra gli inadempienti

RELAZIONE ANNUALE 2014Barclays Bank e Banca Monte dei Paschi di Siena tra gli intermediari inadempienti, seppure di pochissimo, mentre Poste Italiane si è posizionata al primo posto nella classifica degli intermediari per numero di ricorsi ricevuti, con un totale di 2.445 unità. Sono alcuni dei dati sull’attività condotta nel 2014 dall’Arbitro bancario finanziario, il sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e gli altri intermediari dall’altra in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, istituito nel 2009 in seno alla Banca d’Italia. Nel 2014, quinto anno di attività per l’Abf, i ricorsi hanno superato le 11mila unità raggiungendo quota 11.237, il 43% in più rispetto all’anno precedente. Arrivati a decisione oltre 8.500 ricorsi, circa 2.200 in più in confronto al 2013.

I DESTINATARI DEI RICORSI – Nel 67% dei casi l’esito – ha fatto sapere la Banca d’Italia, che martedì 30 giugno ha pubblicato la relazione annuale sull’attività dell’Abf nel 2014 – è stato favorevole ai clienti, con accoglimento totale o parziale delle richieste o con cessazione della materia del contendere per soddisfazione del ricorrente nel corso della procedura. Le contestazioni hanno riguardato in misura crescente i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (33% rispetto al 19% del 2013). I destinatari dei ricorsi sono stati le banche nel 52% dei casi, Poste Italiane per il 22%, intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del Tub nella formulazione preesistente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 (23%, in aumento rispetto al 2013) e altri intermediari (3%). La maggior parte dei ricorsi (90%) sono stati presentati da consumatori, la quota restante da imprese e professionisti.

 
IL RUOLO DELL’ABF – Il ricorso all’Abf può essere presentato, in caso di controversia in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, oltre che di servizi di pagamento, solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In mancanza di risposta o se quest’ultima non soddisfa il cliente, è possibile rivolgersi all’Abf. Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dall’inoltro del reclamo all’intermediario. Se sono trascorsi più di 12 mesi, il cliente è tenuto a formulare un nuovo reclamo prima di rivolgersi all’Abf, pena l’inammissibilità del ricorso. L’Arbitro può decidere sulle controversie a condizione che l’importo richiesto dal ricorrente non sia superiore ai 100mila euro. Possono inoltre essere sottoposte all’Abf tutte le controversie riguardanti l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Di seguito, i ricorsi decisi per gruppo bancario nel 2014.

Di seguito, gli intermediari inadempienti secondo la relazione Abf 2014.
 

Clicca per sfogliare i dati tratti dall’appendice statistica sul contenzioso affluito all’Abf nel 2014.

 

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