Nastri distrutti secondo normativa dopo due anni? Errore delle banche

DOMANDA. Un mio cliente ha seri motivi per fare causa alla sua ex banca per dei bond subordinati bancari il cui valore si è azzerato. Nelle risposte ai reclami, la banca afferma che è tutto regolare perché nel corso della telefonata il servizio clienti lo aveva avvertito del rischio, dell’inadeguatezza dell’operazione e anche del conflitto di interessi. Il nastro è stato, però, distrutto dopo due anni, seguendo la normativa. La banca può cavarsela solo con questa motivazione e senza dover provare alcunché?
G.M., Firenze

RISPOSTA
. Il promotore ha ragione, la banca del cliente non può cavarsela così a buon mercato. La distruzione dei nastri delle registrazioni una volta trascorsi appena due anni (termine breve di conservazione dovuto al fatto che si deteriorano in fretta) è legittima ma ciò non vuol dire che il cliente abbia perso ogni diritto e soprattutto che la banca sia sollevata dai propri doveri. L’obbligo di conservazione, infatti, è stabilito in funzione della tenuta delle scritture contabili e di eventuali controlli ispettivi, ma non incide sull’onere della prova che, nelle vertenze di risarcimento del danno riguardante strumenti finanziari, ricade sempre sull’intermediario. Di conseguenza, anche dopo il predetto periodo, il contenuto degli ordini telefonici deve essere provato dalla banca la quale avrebbe dovuto, quindi, provvedere a conservare il contenuto della telefonata anche in altra maniera oltre che su supporto magnetico, come per esempio in un apposito registro dove annotare i testi delle conversazioni. Non finisce qui: anche l’eventuale trascrizione del contenuto della telefonata potrebbe non essere considerato quale prova con piena efficacia probatoria a favore della banca, in quanto la trascrizione sarebbe un documento di parte e non sottoscritto dal cliente. Un concetto espresso già dieci anni fa dall’ombudsman bancario con la decisione numero 3359 del 2005.

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