Countdown per i “nuovi” intermediari finanziari ex 106 TUB.

PRINCIPI INNOVATORI – L’ 11 luglio scorso è entrata in vigore della circolare della Banca d’Italia n.288 del 3 aprile 2015, che ha dato una scossa al mercato degli Intermediari Finanziari ora chiamati a confrontarsi con scelte fondamentali per la loro sopravvivenza e per il loro futuro prossimo. L’Organismo di vigilanza ha in più occasioni ribadito che solo gli operatori più meritevoli saranno degni di restare sul mercato. La riforma, infatti, fissa una serie di principi “innovatori” che tutti gli intermediari dovranno seguire. A cominciare dalla ridefinizione dell’ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari limitata alla concessione di finanziamenti (a cui si aggiunge, ai sensi della L.130 del 1999, quella della riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento in materia di cartolarizzazione dei crediti – c.d. servicing).

ALBO UNICO – A ciò fa seguito la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ex art.106 TUB ed elenco speciale di cui all’art.107 TUB. Nell’albo unico si dovranno iscrivere anche i CONFIDI di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno, mentre è prevista l’iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice per le società per azioni. Da ultimo, ma non per questo meno incisivo, il nuovo impianto normativo prevede il rafforzamento delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico. Sono previsti controlli più stringenti sull’accesso al mercato e sull’assetto proprietario degli intermediari; è infine introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.

GLI OBIETTIVI – Ma quali sono gli obiettivi che perseguono legislatore e Banca d’Italia? Il D.lgs. 141/2010, cui ha fatto seguito la citata circolare 288 della Banca d’Italia, riordinando la normativa dei soggetti operanti nel settore finanziario ed in particolare il Titolo V del TUB (Testo Unico Bancario), hanno profondamente modificato la regolamentazione e la struttura dei controlli cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. L’obiettivo primario delle nuove norme è quello di assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.



GLI EFFETTI DELLA RIFORMA
– Perché le scelte del Legislatore sono dirompenti? La Banca d’Italia, nella relazione sull’analisi d’impatto delle nuove disposizioni, volta a valutare gli effetti della riforma, nella sezione denominata “Gli obiettivi del regolatore” evidenzia quanto segue: “In linea con gli obiettivi perseguiti dal Legislatore, le scelte operate in sede di normativa secondaria sono volte a rafforzare la struttura del sistema finanziario e a rendere più efficace l’assetto dei controlli per i soggetti che svolgono attività riservate; ciò dovrebbe contribuire anche al raggiungimento dell’obiettivo, complementare, di innalzamento della professionalità degli operatori esistenti e di miglioramento delle relazioni tra intermediari e clientela.

SCELTE DIFFICILI – Le finalità sopra esposte sono perseguite ricercando un maggior allineamento con la normativa bancaria, in modo da ottenere un quadro regolamentare maggiormente omogeneo; le scelte operate, tuttavia, tengono conto delle specificità di tali intermediari, prevedendo una serie di facilitazioni e graduazioni della normativa in applicazione del principio di proporzionalità”. Le Autorità di vigilanza prevedono che soltanto un numero ristretto di operatori potrà affrontare il nuovo mercato nel rispetto delle nuove regole. Che ne sarà quindi dei centinaia di soggetti incapaci di adeguarsi al mutare delle condizioni di permanenza nel settore finanziario, non in grado cioè di rispettare i gravosi oneri economici ed organizzativi imposti dal Decreto e dalla normativa secondaria? Sopravvivere in questo nuovo mercato significherà, per molti operatori, dare corso a scelte difficili e che spesso saranno dolorose. Alcuni, i più strutturati sotto il profilo patrimoniale ed organizzativo, faranno, con ogni probabilità, un ulteriore sforzo per adeguare le proprie aziende al disposto normativo; altri con limitate quote di mercato e strutture precarie saranno costretti a valutare ipotesi di aggregazione ovvero di liquidazione volontaria.

L’IPOTESI DI ABBANDONARE IL MERCATO –
Disegnare i nuovi scenari appare alquanto difficile ma una cosa è certa, molti imprenditori della finanza non dovranno trascurare l’ipotesi di abbandonare il mercato. Recenti studi hanno evidenziato che degli oltre 500 operatori presenti, meno di un quinto di essi avrà “i numeri” per presentare un’istanza di autorizzazione. Oltre al capitale minimo (due milioni di Euro) il soggetto dovrà dimostrare che soci e Management hanno i necessari requisiti di professionalità e, ancor più complesso, dimostrare la continuità aziendale (anche con scenari avversi) nel rispetto dei requisiti organizzativi e dei controlli imposti dalle nuove norme. Risk Management, Compliance, Internal Audit diventano figure indispensabili nell’organigramma aziendale. L’obbligo dell’invio periodico delle segnalazioni di vigilanza e della costante dimostrazione di un assetto amministrativo adeguato, cui si aggiungono gli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio e l’adozione degli IAS, sono ritenuti dalla Vigilanza, un necessario complemento per una sana e prudente gestione. Tutto ciò avrà un impatto di non poco momento sui costi e sulla marginalità. Con questo ed altro si dovranno confrontare tutti gli intermediari finanziari oggi presenti sul mercato.

Nei prossimi articoli approfondiremo il  tema delle nuove strategie che dovranno mettere in campo gli operatori che  “resteranno”.
Intanto ecco un memo per chi intende procedere con l’istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia:
•    11 ottobre 2015: termine ultimo per i soggetti vigilati – ex 107;
•    12 febbraio 2016: termine ultimo per gli ex 106 e per le Società Fiduciarie.

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