Promotori, training class: oggi il tema sono le quotazione di azioni sul mercato Mta

RISPOSTA C – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, che riguardava la cancellazione dall’Albo dei promotori finanziari, era quella corrispondente alla lettera “C”. La riproponiamo qui di seguito.

L’Organismo procede senza indugio alla cancellazione del promotore finanziario dall’Albo a seguito di mancato pagamento del contributo di vigilanza:
A: trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo del relativo provvedimento da parte della CONSOB
B: al ricevimento della relativa richiesta da parte della Associazione nazionale dei promotori finanziari
C: al ricevimento della relativa comunicazione da parte della CONSOB
D: trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo del relativo provvedimento da parte dell’Organismo stesso.

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra rubrica formativa dedicata ai promotori finanziari riguarda, invece, le quotazione di azioni sul mercato Mta.

Quale tra i seguenti rappresenta un requisito ai fini dell’ammissione alla quotazione di azioni sul mercato MTA?
A: Flottante di almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)
B: Capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 1 milione di euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)
C: Capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 5 milioni di euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)
D: Flottante di almeno 750.000 euro (salvo apposite deroghe di Borsa Italiana S.p.A.)

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