Consob al lavoro, sospesi sei promotori

SOSPENSIONI ESTIVEQuattro sospensioni sanzionatorie e, salendo di grado nella scala della severità, due cautelari: sono tra i provvedimenti deliberati dalla Consob nel periodo luglio-agosto, secondo quanto ha riportato l’autorità nella sua recente newsletter periodica (qui la notizia precedente). Tra i destinatari della sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, c’è Demetrio Baruchello, ex Banca Euromobiliare (delibera 19256 del 23 luglio 2015). Motivo? Avere acquisito disponibilità di pertinenza di clienti: “come ampiamente documentato dalla banca”, si legge sulla delibera, “il promotore ha effettuato una serie di operazioni concretizzatesi in prelevamenti di disponibilità dai conti corrente della clientela e in accrediti sulle posizioni della clientela medesima”. Accertate le violazioni contestate “per avere il promotore perfezionato operazioni non autorizzate dagli investitori, comunicato ai medesimi informazioni non rispondenti al vero e contraffatto la firma della clientela”. Tuttavia, “il promotore ha assunto iniziative funzionali alla rimozione delle conseguenze delle proprie condotte illecite, provvedendo in tale contesto alla restituzione delle somme prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio da parte della Consob, il che si configura come ravvedimento operoso”. In più, “ha ammesso i fatti addebitatigli sia innanzi all’intermediario sia innanzi alla Consob, il che induce a qualificare il suo comportamento come trasparente e collaborativo”. Infine, “le condotte illecite accertate, ancorché plurime, erano tutte strumentalmente rivolte all’acquisizione di disponibilità della clientela”. Insomma, non c’erano altri fini. Ecco allora la delibera della sospensione momentanea.
LE CONTESTAZIONI – Sospeso momentaneamente, per un periodo di due mesi, Aladino Russo, ex Mediolanum (delibera 19170 del 2 luglio 2015). Al fine di ripianare le perdite subite dalla clientela in seguito agli investimenti, il pf ha effettuato trasferimenti di somme di denaro appartenenti a una cliente, disponendo ordini di bonifico e di assegni circolari in favore di sette clienti a lui assegnati, tramite l’utilizzo dei codici segreti personali di accesso al conto corrente intestato alla stessa cliente. Tuttavia, “le condotte illecite sono state realizzate nei confronti di un solo cliente” e “i finanziamenti percepiti ammontano a 46.670 euro”, tenendo anche conto del fatto che “il promotore ha assunto iniziative funzionali alla rimozione delle conseguenze della propria condotta”. Sospeso in via sanzionatoria, per due mesi, Giuseppe Adamo, ex Allianz Bank Financial Advisors (delibera 19198 del 2 luglio 2015). Risulta dunque accertato che Adamo ha contraffatto la firma della cliente, apponendo la sua sia negli spazi destinati alle girate per l’incasso dei due assegni bancari datati 26 febbraio 2014 e intestati alla medesima, poi versati su un conto corrente di cui la stessa cliente era titolare, sia nei moduli di sottoscrizione/rimborso di alcuni fondi comuni Allianz. Risulta anche accertato “che egli abbia perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di loro pertinenza, abbia comunicato ai medesimi informazioni non rispondenti al vero e abbia mancato di rilasciare ai clienti la documentazione da questi sottoscritta”. Tuttavia, le violazioni contestate hanno riguardato un circoscritto numero di clienti.
GLI ALTRI CASISospensione sanzionatoria, infine, per un mese, per (0missis). Avrebbe contraffatto la firma dei clienti sulla modulistica contrattuale relativa a operazioni di compravendita titoli, predisposto e consegnato rendicontazioni non rispondenti al vero ad alcuni clienti e disposto operazioni di investimento non autorizzate. Sospensioni cautelari, invece, per Giuliano Cerizza, ex UniCredit (delibera 19247 del 22 luglio 2015), “stoppato” per un periodo di 60 giorni per aver acquisito disponibilità di pertinenza dei clienti, perfezionato operazioni non autorizzate e fornito rendicontazioni non rispondenti al vero, e per Simone Morini, promotore ex Widiba (delibera 19301 del 5 agosto 2015), fermo anche lui per 60 giorni. Gli sono state contestate l’acquisizione e la distrazione di disponibilità della clientela a lui assegnata, la consegna ai clienti di rendicontazioni riportanti informazioni non veritiere e la simulazione di operazioni finanziarie inesistenti.

 

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