Rimborso dei buoni fruttiferi postali, il nodo dei co-intestatari

Domanda. Un buono fruttifero postale ordinario Con pari facoltà di rimborso (Cpfr) può essere riscosso da uno solo dei due intestatari? Se si, l’altro intestatario come può rivalersi sull’altro del suo 50%? Per legge il buono fruttifero postale cointestato è di proprietà dei due intestatari al 50%?

G.I, ricevuta via email

 

Risposta. Salvo diversa indicazione i buoni fruttiferi postali riportanti più di un beneficiario si presumono intestati in parti uguali tra tutti.

La clausola Cpfr (a volte Pfr), Con pari facoltà di rimborso, attribuisce a uno qualsiasi dei beneficiari il diritto a riscuotere il titolo in maniera indipendente dagli altri. In presenza di beneficiario minorenne viene richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare se il buono è stato emesso a partire dal 28 dicembre 2000 in avanti. Se tutte le citate disposizioni sono state rispettate l’incasso è stato legittimo e alle Poste Sportello Advisorynon si può rimproverare alcunché. Gli altri co-intestatari hanno a quel punto come unica via da seguire la rivalsa nei confronti di chi ha incassato l’importo, dapprima con formale richiesta e dopo eventualmente con una vertenza legale. Un caso particolare è costituito dai buoni co-intestati in cui uno o più dei beneficiari è deceduto. Se le Poste hanno, in qualsiasi maniera, notizia del decesso di uno dei beneficiari devono astenersi dal pagamento e pretendere che il buono venga incassato con l’apposita procedura di successione che necessita di tutti i beneficiari. Ciò è previsto anche dalla sentenza 24657/2007 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che dispone che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità con la previsione di cui all’articolo 727 del codice civile che stabilisce come, in sede di divisione, le proporzioni devono essere formate comprendendo oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti. La regola della ripartizione automatica di cui all’articolo 752 del codice civile va applicata infatti solo per i debiti, come pure si ricava dagli articoli 757 e 760 del codice civile.Da qualche anno le Poste, nei casi di assenza di obbligo di dichiarazione di successione, chiedono di sottoscrivere una dichiarazione relativa all’assenza di eredi che possano accampare diritti così da mettersi al riparo da responsabilità in merito. Ma non finisce qui: nei non rari casi di beneficiari irreperibili oppure non disposti a partecipare alla procedura di incasso, le Poste non procedono al pagamento. A quel punto è necessario imbastire una causa vera e propria.

 

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