Compri dei beni e il fornitore è inadempiente? Ecco la soluzione

DOMANDA. Una mia cliente ha acquistato, con finanziamento abbinato, una serie di beni presso un noto distributore di mobili della sua zona. Sono trascorsi oltre quattro mesi e ha ricevuto meno di un terzo di quanto previsto. E’ stufa di insistere e vorrebbe risolvere il contratto di acquisto e pure di finanziamento. Può farlo?
G.V., Roma

RISPOSTA. E’ possibile se le mancanze del venditore sono tali da configurare un grave inadempimento rispetto quanto il contratto prevede. Il primo passo obbligato è l’invio di una pec o raccomandata a/r con la quale si diffida ad adempiere, in questo caso quindi consegnare tutta la merce che manca all’appello, entro e non oltre 15 giorni avvertendo che in difetto il contratto sarà da intendersi senz’altro risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile. A quel punto, si potrà chiedere alla finanziaria, sempre tramite pec o raccomandata a/r, la risoluzione del contratto di finanziamento assieme alla restituzione delle rate e oneri già pagati ai sensi dell’articolo 125-quinques del Testo Unico Bancario, ossia il Decreto legislativo 385/93, secondo il quale la risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Se la finanziaria non ottemperasse, occorrerà presentare reclamo per poi eventualmente rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Alcuni anni fa, la norma prevedeva di potersi rivalere sul finanziatore solo se vi fosse stato accordo che gli attribuisse l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. E’ però da rilevare come non poche sentenze e pronunciamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario abbiano previsto la rivalsa anche nei casi di assenza di esclusiva.

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