Titoli subordinati: il fisco premia le banche

DOMANDA. Ho appena letto che le banche hanno sconti fiscali sui titoli subordinati. Almeno per una volta, spererei di aver letto una notizia falsa.

C.A., Ancona
 
RISPOSTA. Dobbiamo deludere il lettore: è tutto vero. La polemica su chi debba sostenere i costi dei salvataggi bancari monta sempre più, dopo che il Governo ha deciso l’azzeramento dei bond subordinati di Banca Marche, Popolare Etruria Lazio e delle due Casse di Risparmio di Ferrara e di Chieti. Il totale del nominale interessato è di ben 723 milioni. La normativa Ue ormai prevede che siano i creditori a sostenere gli oneri dei dissesti, come avviene in qualsiasi altro settore economico. Si salvano di sicuro solo i depositanti per un massimo di centomila euro a testa. I primi a partecipare ai salvataggi, dopo ovviamente gli azionisti, sono i portatori di strumenti subordinati, i quali rappresentano anche un modo per le banche di rafforzare il bilancio perché appunto consentono, al verificarsi di determinate condizioni, di non pagare in tutto o in parte le cedole e anche il capitale.La norma può anche essere condivisibile, perché il sistema di salvataggio da parte dello Stato ha spesso portato i dirigenti di banche e assicurazioni all’azzardo morale che consiste nel rischiare al massimo per cercare i guadagni, sicuri del salvataggio statale nel caso in cui le cose vadano male.
Esiste, però, una particolarità che è stata evidenziata dall’associazione di consumatori Aduc sul suo sito (leggi qui ): le banche e le assicurazioni, quando emettono strumenti subordinati e ibridi, addirittura incamerano un guadagno fiscale consentito loro dal Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dove al comma 22 dell’articolo 2 si prevede che “Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’Isvap e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’articolo 96 e dell’articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011″. Come spiegato dalla successiva Circolare delle Entrate 11/E 28 marzo 2012, la disposizione ha l’obiettivo di contribuire al processo di rafforzamento patrimoniale degli intermediari mediante l’emissione di strumenti finanziari computabili ai fini della loro adeguatezza patrimoniale.
Per riassumere: le banche (ma anche le assicurazioni e gli altri intermediari) hanno rafforzato i parametri di bilancio emettendo titoli subordinati, li hanno venduti ai clienti quasi sempre senza spiegare cosa fossero e con rendimenti che non coprono il rischio e hanno pure beneficiato di un regime fiscale favorevole. Crediamo proprio, condividendo il pensiero dell’Aduc, che qualcuno a partire dagli autori di quel Decreto Legge, debba delle spiegazioni alle decine di migliaia di persone che hanno perso quei 723 milioni di cui si parlava all’inizio, a tutti gli obbligazionisti di banche, assicurazioni, ecc. nonché a tutti i contribuenti italiani.
 
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