Centrale Rischi ingiusta? All’azienda i danni morali

Domanda. Una società mia cliente si è trovata iscritta alla Centrale Rischi senza che ce ne fossero i presupposti. La banca, dopo lunghe discussioni e reclami, ha provveduto alla cancellazione ma esponenti della società mi chiedono se si possono pretendere danni morali e in generale non patrimoniali.
M.G., Torino

Risposta. La risposta è senza dubbio affermativa. Iscrivendo il debitore senza che ci fossero i presupposti, l’istituto di credito ha generato il diritto derivante da responsabilità contrattuale, vale a dire per le norme che disciplinano i rapporti con il cliente, e anche da responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. La prima si prescrive in dieci anni, la seconda in cinque. Vedersi segnalati ingiustamente quali cattivi pagatori lede, infatti, il diritto alla reputazione. Per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare com’è ovvio l’illegittimità della segnalazione ma anche la lesione della reputazionale patita, dimostrando di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima. Se si è sempre stati puntuali nel pagare, insomma, si hanno ottime possibilità di vedersi riconoscere un risarcimento di importo anche consistente. Analogo discorso per le iscrizioni in Centrale Rischi evidentemente sbagliate o pretestuose. La Cassazione (15609/2014 ) si è espressa a favore di una società che si è vista iscrivere alla Centrale Rischi della Banca d’Italia senza che ci fossero ragionevoli e oggettive opinioni tali da ritenere che il credito non sarebbe stato soddisfatto in tempi congrui. Non ci si può, quindi, basare solo su un sospetto che non sia supportato da elementi concreti. Idem nel precedente pronunciamento (22396/2013) dove è stato sancito il risarcimento del danno non patrimoniale a una società quando la lesione va ad incidere su una situazione giuridica dell’ente che possa essere equiparata ai diritti fondamentali della persona umana garantiti costituzionalmente. Non c’è bisogno di intraprendere la strada giudiziaria vera e propria, a meno che non si tratti di situazioni molto gravi, perché anche l’Arbitro Bancario Finanziario è competente in materia.

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