Albo unico, giallo sui fee only

SOGNO CHE DIVENTA REALTA’ – L’Albo unico dei consulenti finanziari è davvero a un passo. Dopo che la Camera dei Deputati ha approvato domenica 20 dicembre la Legge di stabilità 2016 (in basso lo sfogliabile del provvedimento), si attende forse già in giornata l’ok definitivo del Senato. A quel punto, dopo innumerevoli vicissitudini, l’Albo potrà diventare finalmente realtà.


TRE SEZIONI – Riassumiamo le caratteristiche principali del nuovo ente che hanno preso forma definitiva nella Legge di stabilità 2016: l’Albo unico dei promotori finanziari assume la denominazione “Albo unico dei consulenti finanziari”. Nell’Albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (gli ex promotori finanziari), i consulenti autonomi (gli ex indipendenti o fee only, che dir si voglia), le società di consulenza finanziaria. La grande novità è che anche gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti al Rui (sezione A), potranno iscriversi su richiesta nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.  
 
LA VIGILANZA AL NUOVO ORGANISMO – Le funzioni di vigilanza sugli ex pf e sui fee only, un tempo attribuite alla Consob saranno trasferite al nuovo “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari”. Entro sei mesi dall’adozione del regolamento previsto al comma 36, la Consob e l’organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari dovranno stabilire con protocollo d’intesa le modalità operative e i tempi di trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all’iscrizione con esonero dalle prove valutative.

NAFOP: ANCHE NOI GODREMO DELLA ESENZIONE DALL’ESAME – La legge prevede che i pf siano iscritti di diritto nell’albo unico dei consulenti finanziari, mentre gli agenti assicurativi debbano sostenere una prova semplificata. Messa così, nel silenzio delle legge, sembra che i consulenti fee only siano costretti a sostenere la prova valutativa, senza alcuna possibilità di esenzione. Contro questa interpretazione rigorosa si schiera Nafop, l’associazione di categoria dei consulenti fee only.  “E’ prevista anche per la nostra categoria l’iscrizione di diritto”, afferma Luca Mainò, membro del consiglio direttivo di Nafop. “Lo prescrive il Decreto 206/2008 che prevede i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari e cioè: onorabilità, professionalità, competenza, patrimoniale (la polizza rc professionale. N.d.g.) oltre al requisito di indipendenza soggettiva previsto dall’articolo 5”. “Naturalmente si tratta di norme studiate per la realizzazione immediata del nostro Albo che poi non c’è stata, ma sono tuttora valide”, continua Mainò ricordando che “la legge prevedeva per i consulenti finanziari (identica previsione anche per i pf e bancari che avessero svolto tali attività negli ultimi due anni su tre. N.d.g.), che avessero esercitato l’attività per due degli ultimi tre anni, l’entrata d’ufficio nel nuovo Albo”. Il resto è storia nota: in assenza di una puntuale realizzazione dell’Albo, i consulenti finanziari fee only in attività hanno potuto beneficiare del periodo transitorio, che tuttora consente loro di svolgere l’attività professionale. “Inoltre, esistono pareri legali per i quali gli ex pf e bancari, che hanno iniziato l’attività dopo il 2007, possano entrare di diritto nella sezione prevista per i consulenti indipendenti, sempre per un criterio continuità nel possesso dei requisiti previsti,”, conclude l’esponente Nafop. “Spetterà al nuovo Organismo valutare le singole richieste di iscrizione e questa è una delle ragioni fondamentali perché Nafop debba avere voce in capitolo nell’Organismo stesso”.
 
 

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