Market abuse, i chiarimenti dell’Esma sui doveri dei consulenti

Sulla base di recenti indicazioni della Commissione europea, l’Esma ha pubblicato una serie di domande e risposte in tema di Insider List secondo cui, spiega Consob sul suo sito web, “anche i consulenti dell’emittente, cioè le persone che agiscono in nome o per conto dell’emittente, sono soggetti all’obbligo previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) N. 596/2014 (MAR) di redigere una propria Insider List“. In una seconda Q&A l’Esma ha poi precisato che l’emittente “non è responsabile delle informazioni presenti nell’Insider List dei consulenti, salvo nel caso di outsourcing previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, MAR (Market Abuse Regulation, n.d.r.)”.

A seguito di specifici approfondimenti, continua Consob, “l’Esma ha quindi ritenuto di modificare precedenti indicazioni in base alle quali solo l’emittente è soggetto all’obbligo di redigere l’Insider List (cfr. pag. 9 del documento di consultazione del 6 aprile 2017 sulla adozione di una Guida operativa sulla Gestione delle informazioni privilegiate)”. L’Esma ha inoltre pubblicato due Q&A relative ai soggetti sottoposti alla disciplina sulla segnalazione di ordini e operazioni sospetti (articolo 16, paragrafo 2, MAR) e all’ambito di applicazione della disciplina sui sondaggi di mercato (articolo 11 MAR).

Sfoglia le domande&risposte dell’Esma.
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