Controllo interno, i dubbi di Federpromm

I DUBBI DI FEDERPROMMFederpromm-Uiltucs solleva perplessità sulla recente comunicazione del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, con cui si vogliono indirizzare gli operatori verso soluzioni di controllo interno in linea con la disciplina di settore. L’associazione, informa una nota, “rileva un inasprimento di tali regole nei confronti dei promotori-consulenti finanziari per i quali sono previste ‘visite ispettive’ presso la clientela per la acquisizione di non meglio specificate anomalie nella relazione con tale professionista, quasi presupponendo a monte un’attività ingannevole, nonché una decurtazione delle provvigioni per comportamenti che abbiano recato pregiudizio al cliente, scaricando invece le responsabilità che sono in capo all’intermediario sull’anello più debole della catena”.

UNA CATEGORIA SANA E PREPARATA – Per Paolo Liberati e Roberto Sarlo della segreteria generale della Federpromm “i promotori, oggi consulenti finanziari, svolgono, secondo regole di correttezza deontologica, un’attività difficile e caratterizzata da un turn over elevato, soprattutto da una carenza di tutele sostanziali sul piano contrattuale poiché il rapporto lavorativo si configura per la stragrande maggioranza con un mandato di agenzia commerciale con gli intermediari. In questi anni è vero vi sono stati casi eclatanti di comportamenti poco trasparenti che hanno colpito l’opinione pubblica ma che costituiscono comunque una percentuale bassissima di operatori. I pf sono una categoria sana e preparata a cui molti giovani aspirano. Questi giovani debbono essere incoraggiati ad intraprendere tale professione”.

REGOLE VESSATORIE NON RENDONO IL MERCATO MIGLIORE – “C’è da ricordare che proprio in ambito Consob esiste una Commissione disciplinare con regole precise a cui rifarsi e che l’aggiunta di regole vessatorie non serve a rendere il mercato migliore. In particolare la “figura” del manager chiamato ad improvvisarsi ispettore esula dalla sua funzione e confligge con il contratto di agenzia con cui attualmente è disciplinata l’attività del consulente-promotore proprio perché in violazione delle norme del codice civile (1742 e segg.)”, concludono Sarlo e Liberati.

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