Ecco come l’erede può ottenere i documenti bancari del deceduto

Domanda. Una mia cliente ha chiesto di conoscere alla banca di un suo parente deceduto tutta una serie di dati sui rapporti. La banca ha consegnato una documentazione parziale, opponendo per il resto il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Hanno ragione?

F.A., Bari
 
Risposta. Dipende dalla tipologia dei rapporti in questione. L’articolo 119, comma 4, del TUB sancisce il diritto del cliente o di colui che gli succede a qualunque titolo ad ottenere copia di documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Analogo diritto spetta ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, vale a dire il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 il quale pone dei limiti con riferimento ai dati personali di alcuni soggetti terzi.
L’erede subentra nella stessa posizione dell’originario titolare del rapporto, quindi non può essere eccepito il diritto alla riservatezza di eventuali cointestatari, diritto che certamente non sarebbe esistito nei confronti di richieste avanzate dal de cuius. Il contratto di conto corrente cointestato infatti anche quando a firma disgiunta, ha carattere unitario, dato che è stipulato tra due parti: la banca da un lato e i correntisti dall’altro, i quali costituiscono una sola parte formata da una pluralità di persone.
Ed anzi, proprio in questi casi è forte l’esigenza che tutti i contitolari siano posti a conoscenza delle vicende poste in essere da uno o più di essi. Di conseguenza, il correntista che chiede copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere da altro correntista a firma disgiunta si trova nella identica situazione in cui si troverebbe se chiedesse l’informativa documentale relativa a una operazione posta in essere da lui stesso. Analogo discorso vale per l’erede, come detto sopra. Il Garante della Privacy, con deliberazione 53 del 25 ottobre 2007 (Linee Guida per trattamento dei dati relativi al rapporto banche-clientela), ha precisato che il diritto di accedere ai dati personali previsto dall’articolo 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall’articolo 119 del Tub. Quest’ultimo, a differenza di quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi gli subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all’interessato, sia non). Tale diritto non prevede limitazioni all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi i dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti).
Non possono invece, e qui il lettore deve prestare attenzione per capire se la banca ha ragione o meno, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 3, del Codice informazioni dati personali riferibili non all’interessato ma a terzi. Per esempio, non è conoscibile il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; a meno che non ricorra un’ipotesi di cointestazione con il defunto. Analogo discorso vale per l’identità di eventuali soggetti delegati a operare sul rapporto. Se la banca ha motivato il diniego con una di queste ultime casistiche, quindi, si è comportata in maniera corretta.
 
 

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