Promotori, training class: mettetevi alla prova con l’identificazione della clientela

RISPOSTA “B”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dei prodotti etici e socialmente responsabili, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi dell’articolo 90 della delibera CONSOB 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione:

A: forniscono, almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio con riferimento ai dodici mesi precedenti
B: forniscono, almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura con riferimento ai dodici mesi precedenti
C: forniscono, almeno nell’ultima rendicontazione annuale relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, le informazioni circa l’obbligatoria destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati e la relativa misura con riferimento ai ventiquattro mesi precedenti
D: forniscono, almeno nell’ultima rendicontazione annuale relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio con riferimento ai ventiquattro mesi precedenti

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda l’identificazione della clientela. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Quale tra le seguenti affermazioni rientra tra le sanzioni previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231?

A: Chiunque contravviene alle disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, concernenti l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 26.000 a 130.000 euro
B: Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione delle informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
C: L’esecutore dell’operazione che non indica le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
D: Chi, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito con l’arresto da uno a cinque anni e con l’ammenda da 100 a 1.000 euro

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