Promotori, training class: mettetevi alla prova con il benchmark dei fondi comuni d’investimento

RISPOSTA “C”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dell’identificazione della clientela, era quella contraddistinta dalla lettera C. La riproponiamo qui di seguito.

Quale tra le seguenti affermazioni rientra tra le sanzioni previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231?

A: Chiunque contravviene alle disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, concernenti l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 26.000 a 130.000 euro
B: Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione delle informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
C: L’esecutore dell’operazione che non indica le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
D: Chi, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito con l’arresto da uno a cinque anni e con l’ammenda da 100 a 1.000 euro

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda i requisiti del benchmark di un fondo comune di investimento. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

I requisiti che devono essere soddisfatti dal benchmark di un fondo comune di investimento sono:

A: la rischiosità e l’oggettività
B: la riservatezza, il bilanciamento e l’oggettività
C: la rischiosità, la redditività e l’oggettività
D: la trasparenza, la replicabilità e l’oggettività

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