L’amministratore di stabili e la polizza fabbricato abusiva

Domanda. Un mio cliente mi sottopone un caso particolare: l’amministratore ha cambiato la polizza del fabbricato in cui vive, passando da una compagnia a un’altra, senza preventiva autorizzazione e senza nemmeno comunicarlo in seguito. Insomma, se ne sono accorti per caso. Mi domanda se i condomini possono tornare indietro, ma credo proprio che le due assicurazioni siano esenti da responsabilità.

P.E., Napoli
 
Risposta. Infatti, le due compagnie d’assicurazione non hanno responsabilità mentre ne ha tante l’amministratore il quale non poteva sottoscrivere la nuova polizza dando disdetta della precedente senza autorizzazione, per non tacere del mancato avviso anche successivo. L’amministratore, senza autorizzazione assembleare, non può stipulare una polizza assicurativa per il condominio, tantomeno di durata pluriennale, posto che, a norma dell’articolo 1129 comma 2 del codice civile, il mandato dell’amministratore dura solo un anno. Non solo. La disposizione del quarto comma dell’articolo 1130 del codice civile, obbligando l’amministratore (“l’amministratore deve compiere”) a eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’articolo 1130, ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato. Entrambi i concetti sono stati espressi dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione nella Sentenza del 3 aprile 2007, numero 8233. Si può certamente rilevare come un fabbricato senza polizza sia a gravissimo rischio, ma la norma evidentemente esprime in merito un parere diverso che andrebbe corretto dal legislatore. Non è comunque il caso in questione, dato che una copertura esisteva. Come il lettore ha giustamente affermato, la disdetta della precedente polizza e la sottoscrizione della nuova non si possono revocare, ma i condomini hanno tutto il diritto di agire contro il responsabile, anche revocandogli il mandato per giusta causa.
 

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