Ombudsman e ABF, decisioni (strane) che spingono verso il giudice

 Domanda. Porgo alla vostra attenzione una decisione dell’Ombudsman e una dell’Arbitro Bancario Finanziario che si sono risolte in una perdita di tempo per i miei clienti ricorrenti che, a mio modo di vedere, poteva tranquillamente essere evitata. Cosa ne pensate?

G. M., Roma
 
Risposta. Non possiamo che dare ragione al lettore dopo avere esaminato i due casi che ci ha sottoposto. Nel primo, un ricorso all’Ombudsman per un trasferimento titoli da una banca all’altra dove non tutto era filato liscio, si legge che “il Collegio – esaminata la documentazione in atti e considerato che, a norma di regolamento, l’Ombudsman-Giurì Bancario può pronunciarsi esclusivamente in materia di investimenti ed operazioni finanziarie – osserva che il ricorso ha per oggetto una questione (esecuzione di un’operazione di trasferimento titoli) afferente all’attività di amministrazione titoli, svolta dalla banca nella sua qualità di depositaria (articolo 1838, codice civile). Posto che il contratto di deposito titoli è qualificabile come ‘contratto bancario’, il Collegio rileva che tale materia esula dalla propria competenza ratione materiae e pertanto dichiara il ricorso inammissibile”. Nel secondo, esaminando la richiesta di restituzione della parte di premio unico anticipato riguardo finanziamenti estinti in anticipo nel 2008, il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario afferma di non potersi esprimere perché il contratto di finanziamento è stato estinto anteriormente al 1 gennaio 2009, e non conta il fatto che il cliente abbia chiesto la restituzione nel 2015. Entrambe le decisioni ci appaiono discutibili. Nella prima, se è vero che vi sia alla base un contratto di deposito, appare indiscutibile che l’operazione riguardi strumenti finanziari e quindi era di competenza dell’ombudsman. La seconda è ancora più dubbia considerato che l’Arbitro Bancario Finanziario si occupa di operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009, avrebbero quindi potuto esprimersi perché la mancata restituzione del premio è avvenuta nel 2015 sebbene il contratto sia stato estinto prima del 2009. Più che altro, occorre una decisione comune definitiva, specie ora che è in partenza anche l’Arbitro presso la Consob. Se in certi casi, come appunto l’obbligo del depositario da codice civile descritta, la decisione potrebbe anche essere valida, non ha senso costringere i clienti a cavillare e a rischiare di perdere tempo ed energie con ricorsi inutili. Ricordiamo infatti che questi organismi sono nati per agevolare la vita ai clienti degli intermediari, consentendo loro anche eventualmente di presentare il ricorso in proprio. Inoltre, a volte sembra che certe decisioni siano prese apposta per non gravare le banche di troppi provvedimenti negativi, come nel caso dell’ABF che ci pare davvero pretestuoso e che obbliga ora il cliente alla mediazione obbligatoria e poi all’eventuale causa.
 

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