RISPOSTA “D”- La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito delle informazioni fornite dai clienti, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.
Secondo le disposizioni dell’articolo 41 della delibera Consob 16190 in materia di appropriatezza, è corretto affermare che “l’intermediario non può incoraggiare un cliente a non fornire informazioni sul suo conto”?
A: No, perché l’intermediario non è sottoposto a vincoli in tal senso
B: No, poiché l’intermediario può agire anche in mancanza delle informazioni richieste
C: Sì, ma solo con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimento e gestione di portafogli
D: Sì, anche quando ci si riferisce a servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli
NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda le imprese di assicurazione. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.
L’impresa di assicurazione, con riguardo alle responsabilità e ai doveri nei confronti degli assicurati degli intermediari cui ha dato mandato, è responsabile in solido con gli intermediari stessi?
A: No, le responsabilità circa il comportamento nei confronti della clientela sono incarico all’impresa solo per l’operato dei produttori diretti non iscritti alla lettera c) del RUI.
B: No, le responsabilità circa il comportamento nei confronti della clientela sono incarico agli intermediari iscritti al RUI
C: Sì, vi è responsabilità solidale dell’impresa con gli intermediari iscritti alle lettere a),b), c) ma non alla sezione d) (banche, SIM, ecc.)
D:Sì, vi è responsabilità solidale dell’impresa con gli intermediari iscritti alle lettere a),b), c), d)