Gli intermediari obbligati a rivalersi sui consulenti per le sanzioni di Vigilanza

Domanda. Un collega mi ha messo in allarme dicendomi che in caso di miei errori potrei essere chiamato a rispondere per le sanzioni di Vigilanza Banca d’Italia, Ivass e Consob comminate al mio intermediario. Sono allarmato perché si tratta di importi a volte davvero ingenti. Le cose stanno proprio cosi?
G. M., Roma
 
Risposta. Il collega del lettore ha ragione, sebbene a temere non debbono essere tutti i consulenti ma soltanto quei pochissimi che nello svolgimento dell’attività non rispettano la normativa, perché se è vero che gli intermediari sono responsabili in solido col proprio collaboratore, è anche vero che sono obbligati alla rivalsa se la responsabilità delle sanzioni è riconducibile a quest’ultimo.
La recentissima sentenza di Cassazione 6255 Quarta Sezione Civile, del 31 marzo 2016, nel rinviare lo specifico giudizio alla Corte di Appello competente (Venezia), le ha imposto  di doversi esprimere badando al fatto che l’azione di regresso prevista dall’articolo 195, comma 9, del Decreto Legislativo 58 del 1998, vale a dire il Testo Unico della Finanza, ha natura di obbligazione accessoria ex lege come tale, inderogabile stante la natura degli interessi alla trasparenza del mercato finanziario ed alla tutela del risparmio a copertura costituzionale. Ne consegue che la delibera con cui le società e gli enti che operano nel mercato finanziario rinunziano all’azione di regresso, disciplinata dalla suddetta norma imperativa, è nulla per violazione dell’articolo 1418 del Codice Civile.
Il concetto non è nuovo, la stessa sentenza cita le analoghe decisioni 20929/2009 delle Sezioni Unite assieme alla 14208/2012 ed alla 19509/2013.
Il meccanismo della solidarietà previsto dall’articolo 1292 del Codice Civile crea un’autonomia del vincolo di ciascun coobligato verso l’ente creditore. Nei rapporti interni tra gli obbligati possono venirsi a creare situazioni soggettive condebitorie caratterizzate da un diverso grado di dipendenza-. Ne emerge quindi, secondo la Corte, un indiscutibile obbligo di dipendenza fra obbligazioni cui non è possibile apporre modifiche con previsioni contrattuali quali la rinuncia alla rivalsa.
Da notare pure come la sanzione venga comminata alla persona giuridica a capo della quale nasce un’obbligazione accessoria ex lege, dato che l’obbligo di rivalsa sussiste anche per non ledere il proprio patrimonio a causa di fatti commessi da un proprio dipendente od organo. 
Anche il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riguardante le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, infine, esprime il concetto secondo il quale le azioni di regresso siano strumenti a tutela di rilevanti interessi per la collettività anche in prevenzione di illegittime condotte delle pubbliche amministrazioni, essendo queste obbligate alla rivalsa per i risarcimenti causati da dirigenti responsabili di illegittima assunzione o illegittimo impiego di lavoratori.
 
 

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