Consulenti finanziari, training class: cosa sapete delle polizze Tfm?

RISPOSTA “D”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito della prestazione di servizi per l’investimento, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

Si consideri una società che, pur avendo iniziato l’istruttoria per l’autorizzazione, non ha ancora raggiunto lo status di soggetto abilitato alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Qualora la società inizi a prestare tali servizi, essa:

A: non commette un illecito purché si tratti del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti
B: non commette un illecito purché si tratti del servizio di negoziazione per conto proprio
C: non commette un illecito purché si tratti del servizio di collocamento senza detenzione di somme di denaro di pertinenza della clientela
D: commette un illecito

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda le polizze Tfm. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Le polizze Tfm consentono alle imprese di realizzare dei vantaggi sulla base di quanto indicato dal TUIR che definisce il Tfm come:

A: compenso aggiuntivo, a formazione pluriennale, riconoscibile agli amministratori di società
B: indennità obbligatoria da riconoscere ai collaboratori coordinati e continuativi
C: indennità dovute per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, dello stesso TUIR
D: benefit erogato ai lavoratori dipendenti

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