Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con le condizioni contrattuali

RISPOSTA “A”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito del servizio di gestione di portafogli, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

Il signor Delisa si rivolge a una banca per ottenere la prestazione del servizio di gestione di portafogli. In tale situazione, secondo quanto previsto dall’articolo 39 della delibera Consob 16190 del 2007?

A: deve fornire alla banca informazioni in merito alla sua situazione finanziaria
B: la banca deve valutare l’appropriatezza del servizio richiesto dal cliente, ma non la sua adeguatezza
C: non è tenuto a fornire informazioni in merito ai suoi obiettivi di investimento
D: è sempre tenuto a dichiarare il nome delle banche, o degli altri intermediari, presso cui ha precedentemente usufruito del servizio di gestione di portafogli

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda le condizioni contrattuali. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Ai sensi dell’articolo 128-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cosa può fare la Banca d’Italia se emergono irregolarità nell’esercizio dei controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni del titolo VI “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”?

A: Può ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite
B: Può inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” la continuazione dell’attività
C: Tutte le altre alternative sono corrette
D: Può inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal Titolo VI “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coni clienti”

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