Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la conservazione delle registrazioni

RISPOSTA “B”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dell’offerta fuori sede, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A: solo le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav e le Sicaf si avvalgono di consulenti finanziari per l’offerta fuori sede
B: Per l’offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione Ue, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di consulenti finanziari
C: Solo le Sicav e le Sicaf si avvalgono di consulenti finanziari per l’offerta fuori sede
D: Solo le banche si avvalgono di consulenti finanziari per l’offerta fuori sede

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la conservazione delle registrazioni. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

L’articolo 29 del regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, con provvedimento del 29 ottobre 2007, sui sistemi organizzativi degli intermediari, prevede in materia di conservazione delle registrazioni, tra l’altro, che:

A: gli intermediari conservano per un periodo di almeno tre anni le registrazioni effettuate per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate
B: gli intermediari tengono le registrazioni delle attività svolte esclusivamente su supporto cartaceo
C: gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i dieci anni successivi la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo
D: le registrazioni tenute dagli intermediari devono essere idonee a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti

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