Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con le obbligazioni zero coupon

RISPOSTA “D”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito della conservazione delle registrazioni, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

L’articolo 29 del regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, con provvedimento del 29 ottobre 2007, sui sistemi organizzativi degli intermediari, prevede in materia di conservazione delle registrazioni, tra l’altro, che:

A: gli intermediari conservano per un periodo di almeno tre anni le registrazioni effettuate per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate
B: gli intermediari tengono le registrazioni delle attività svolte esclusivamente su supporto cartaceo
C: gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i dieci anni successivi la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo
D: le registrazioni tenute dagli intermediari devono essere idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda le obbligazioni zero coupon. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Un titolo obbligazionario zero coupon espone il detentore al rischio:

A: di prezzo
B: di reinvestimento e di interesse
C: di reinvestimento
D: di prezzo e di reinvestimento

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