Consulenti, conto alla rovescia per il nuovo regolamento Consob

Regolamento Intermediari, si cambia. Scade questo sabato, 30 settembre 2017, il tempo a disposizione per partecipare (ecco come) alla consultazione Consob facendo pervenire all’autorità di vigilanza le proprie osservazioni in merito alle modifiche al libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari. Il documento di consultazione è sul sito della Consob dal 28 luglio, stesso giorno in cui il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo 129/2017, uscito in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto, che modifica il Tuf e recepisce Mifid 2 in Italia.

La struttura del nuovo libro VIII prevede un’articolazione in un nucleo di norme comuni alle tre categorie di consulenti finanziari, racchiuse nelle Parti I (“Disposizioni preliminari”), II (“Organismo”), III (“Disciplina dell’Albo”) e V (“Provvedimenti sanzionatori e cautelari”), e distinte e specifiche norme che disciplinano, da un lato, l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Parte IV) e dall’altro quella dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza (Parte IV-bis).

Quanto ai contenuti, Consob evidenzia fra le altre cose che “sono state introdotte talune modifiche che tengono conto dell’esperienza applicativa maturata durante gli anni di operatività dell’Organismo (Ocf, n.d.r.) relativamente alla tenuta e gestione dell’Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e in vista dell’esigenza di integrare e chiarire la portata di alcune disposizioni”.

Queste modifiche, come già spiegato da Bluerating.com, hanno 5 finalità:
1 – ampliare il novero delle informazioni da rendere pubbliche concernenti i consulenti finanziari e facilitare la loro reperibilità, prevedendo nuovi contenuti dell’Albo e la pubblicazione dei provvedimenti dell’Organismo tramite il proprio sito internet;
2 – semplificare l’organizzazione della prova valutativa per l’iscrizione all’Albo;
3 – ampliare il novero delle comunicazioni che i consulenti finanziari sono tenuti a effettuare nei confronti dell’Organismo al fine di consentirgli un esercizio più efficace e celere delle proprie attribuzioni;
4 – riconoscere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede la possibilità di conservare la documentazione afferente la loro attività tramite il ricorso a strumenti elettronici ed esonerare gli stessi consulenti dall’obbligo di conservazione in caso di documentazione prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall’intermediario;
5 – prevedere la radiazione anche per i casi in cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede comunichi false informazioni all’intermediario mandante o all’Organismo.

Da ricordare che sempre sabato 30 giunge al termine anche il tempo a disposizione per poter far sentire la propria voce in merito ad altre due consultazioni: una riguarda le modifiche al Regolamento Intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle sim e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento Ue e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della Mifid 2 (qui tutti i dettagli), l’altra concerne il Regolamento Mercati e la trasposizione, nelle aree rimesse alla regolamentazione secondaria della Consob, della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2) e del regolamento 600/2014 (Mifir) come pure delle connesse misure di esecuzione (il cosiddetto “livello 2”).

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