Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la sospensione cautelare

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle sgr, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

La società di gestione del risparmio può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione del servizio di gestione di portafogli?

A: Sì, con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa
B: No
C: No, in quanto ciò porterebbe allo svuotamento della società stessa
D: Sì, con modalità da assicurare un congruo ritorno economico ai soci

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la sospensione cautelare. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Ai fini dell’eventuale adozione della sospensione in via cautelare del consulente finanziario (art. 55, comma 1, Testo Unico della Finanza) la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, oltre alle modalità di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione, all’inosservanza di disposizioni: 

A: per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo
B: relative all’accettazione di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dal regolamento
C: per le quali è prevista l’applicazione di una qualunque delle sanzioni previste dall’articolo 196 del TUF
D: per le quali è prevista la sanzione pecuniaria

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!