Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la risoluzione dei contratti

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito della sospensione cautelare, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

Ai fini dell’eventuale adozione della sospensione in via cautelare del consulente finanziario (art. 55, comma 1, Testo Unico della Finanza) la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, oltre alle modalità di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione, alla inosservanza di disposizioni?

A: per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo
B: relative all’accettazione di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dal regolamento
C: per le quali è prevista l’applicazione di una qualunque delle sanzioni previste dall’articolo 196 del Tuf
D: per le quali è prevista la sanzione pecuniaria


NUOVO QUESITO –
La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la risoluzione dei contratti. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

L’effetto della risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica:

A: Si estende alle prestazioni già eseguite laddove la risoluzione sia causata dall’inadempimento di una parte
B: Si estende alle prestazioni eseguite laddove la risoluzione si verifichi per effetto di una clausola risolutiva espressa
C: Si estende in ogni caso alle prestazioni già eseguite
D: Non si estende alle prestazioni già eseguite

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