Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con il credito ai consumatori

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito della tracking error volatilty, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

La tracking error volatility si ottiene calcolando:

A: la deviazione standard delle differenze tra i rendimenti del fondo e quelli del benchmark
B: la sommatoria dei valori assoluti dati dalle differenze tra i rendimenti del fondo e quelli del benchmark
C: la differenza tra il rendimento del fondo e quello del benchmark
D: la media aritmetica delle differenze tra i rendimenti del fondo e quelli del benchmark

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda il credito ai consumatori. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Ai sensi dell’articolo 125-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con riferimento alle operazioni di credito ai consumatori, il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali sull’importo totale di finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso?

A: Sì
B: No, se l’importo totale di finanziamento è inferiore a euro 10.000
C: Sì, se l’importo totale di finanziamento è superiore a euro 10.000
D: No

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