RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito del credito ai consumatori, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.
Ai sensi dell’articolo 125-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con riferimento alle operazioni di credito ai consumatori, il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali sull’importo totale di finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso?
A: Sì
B: No, se l’importo totale di finanziamento è inferiore a euro 10.000
C: Sì, se l’importo totale di finanziamento è superiore a euro 10.000
D: No
NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda il Tfr. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.
Un lavoratore ha esplicitamente deciso di mantenere il Tfr in azienda. In caso di fallimento della stessa, quale possibilità di ottenimento del Tfr si aprono al lavoratore?
A: Il Tfr è garantito dall’Inps, per cui il lavoratore dovrà attivarsi nelle modalità stabilite dalla legge
B: Per ottenere il Tfr accantonato dopo la scelta effettuata, il lavoratore dovrà rivalersi sul fondo di previdenza complementare previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro
C: Per ottenere il Tfr accantonato dopo la scelta effettuata, il lavoratore dovrà rivalersi sul datore di lavoro
D: Nessuna delle alternative è corretta