Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con il Tfr

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito del credito ai consumatori, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi dell’articolo 125-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con riferimento alle operazioni di credito ai consumatori, il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali sull’importo totale di finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso?

A: Sì
B: No, se l’importo totale di finanziamento è inferiore a euro 10.000
C: Sì, se l’importo totale di finanziamento è superiore a euro 10.000
D: No

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda il Tfr. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Un lavoratore ha esplicitamente deciso di mantenere il Tfr in azienda. In caso di fallimento della stessa, quale possibilità di ottenimento del Tfr si aprono al lavoratore?

A: Il Tfr è garantito dall’Inps, per cui il lavoratore dovrà attivarsi nelle modalità stabilite dalla legge
B: Per ottenere il Tfr accantonato dopo la scelta effettuata, il lavoratore dovrà rivalersi sul fondo di previdenza complementare previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro
C: Per ottenere il Tfr accantonato dopo la scelta effettuata, il lavoratore dovrà rivalersi sul datore di lavoro
D: Nessuna delle alternative è corretta

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