Mifid 2, così aumenterà la trasparenza dei costi

Per spiegare alcuni tra gli effetti concreti della normativa Mifid 2, da oggi in vigore, proponiamo gli articoli più seguiti sull’argomento, pubblicati dal nostro sito. Di seguito un’analisi di Fabrizio Crespi, docente e ricercatore di economia degli Intermediari finanziari all’Università di Cagliari e all’Università Cattolica di Milano.

Come ben noto agli operatori del settore, tra le novità che saranno apportate dalla Mifid 2, una delle più dirompenti potrebbe essere legata alla maggior trasparenza dei costi sui servizi/prodotti offerti. E, similmente, la normativa PRIIP agirà su tale lato con altrettanta decisione. Non che oggi, stante l’attuale regolamentazione, i costi dei servizi/prodotti finanziari non vengano dichiarati al risparmiatore, per esempio nel KIID dei fondi; ma non è sacrilego affermare che spesso una certa complessità, non ci permetteremmo di dire opacità, rende arduo per il cliente finale avere un’idea concreta di quanto tali costi incidano sulle performance realizzate. Proprio per questo, la Mi d 2, e con essa il regolamento Ue 2017/565, introduce una serie di regole molto più dettagliate in merito all’esposizione al cliente di costi e oneri; e ora, con la pubblicazione del Documento di consultazione del Regolamento Intermediari emanato dalla Consob nel mese di luglio, le specifiche in materia divengono ancor più chiare. Vediamo di cosa si tratta.

OBBLIGO DI EVIDENZA – L’articolo 27 del nuovo Regolamento Intermediari, così come riportato nel Documento di consultazione, in merito ai requisiti generali delle informazioni che devono essere fornite ai clienti, specifica che tali informazioni si riferiscono ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e
dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal veri carsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere

al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Dove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. Ma ancor più interessante è il rimando che il regolamento Consob fa all’articolo 50 del regolamento Ue 2017/565, appunto intitolato “Informazioni sui costi e gli oneri connessi”.
In tale articolo si specifica che
la comunicazione ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri deve essere effettuata sia ex ante sia ex post, e che le imprese d’investimento devono presentare in forma aggregata quanto segue:

  • 
 tutti i costi e gli oneri
connessi applicati dall’impresa d’investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi d’investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
  • tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell’Allegato 2 dello stesso regolamento.
  • Ai ni della lettera
a) i pagamenti di terzi ricevuti
dalle imprese di investimento
in connessione con il servizio d’investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e
i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.

VOCI DI SPESA IN DOPPIA VESTE – L’Allegato 2 del regolamento Ue presenta due tabelle distinte in cui vengono dettagliati i costi da inserire nelle comunicazioni al cliente. La tabella 1 è relativa a tutti i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori che dovrebbero essere inseriti nell’importo da comunicare, mentre la tabella 2 indica tutti i costi e gli oneri connessi inerenti allo strumento finanziario. Lo stesso allegato evidenzia come alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono in un caso al costo del prodotto e nell’altro al costo del servizio. Si tratta per esempio delle voci relative alle commissioni di gestione: nella tabella 1 sono le commissioni di gestione addebitate dall’impresa d’investimento che presta ai clienti il servizio di gestione del portafoglio; nella tabella 2
ci si riferisce alle commissioni
di gestione addebitate agli investitori dal gestore di un fondo d’investimento. Similmente per le commissioni di intermediazione; nella tabella 1 esse indicano le commissioni pagate dall’impresa d’investimento che negozia per conto dei clienti; nella tabella 2, le commissioni pagate dai fondi d’investimento che negoziano per conto del fondo.

COSA ACCADE CON LE VALUTE – Proseguendo nella disamina dell’articolo 50 del regolamento Ue, viene specificato che
 quando una parte dei costi e
degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, le imprese d’investimento forniscono l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. Le imprese d’investimento forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento
o altra prestazione. In relazione
alla comunicazione dei costi e
degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.

LE INFORMAZIONI A PRIORI – Particolari regole sono previste
per la comunicazione ex ante
dei costi. Infatti, l’obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese d’investimento nelle situazioni seguenti:

  • quando l’impresa di investimento raccomanda o offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti;
  • quando l’impresa d’investimento che presta servizi d’investimento
è tenuta, ai sensi della legislazione dell’Unione applicabile, a fornire

ai clienti un KIID degli OICVM
o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti.
Le imprese d’investimento che invece non raccomandano o offrono in vendita uno strumento finanziario al cliente o che non sono tenute a fornirgli un KID/ KIID ai sensi della legislazione dell’Unione applicabile informano i clienti di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento e/o servizio accessorio prestato. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, le imprese di investimento utilizzano costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, l’impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi. Le imprese d’investimento riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell’esperienza ex post e, dove necessario, le adeguano.

INFORMATIVA OGNI ANNO – Le imprese d’investimento,
qualora abbiano raccomandato
o offerto in vendita a un cliente uno o più strumenti finanziari o
gli abbiano fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente
durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi
sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui
costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. Le imprese d’investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti. Le imprese d’investimento forniscono ai
clienti un’illustrazione che
mostri l’effetto cumulativo
dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi d’investimento. Tale illustrazione
è presentata sia ex ante che ex
post. Le imprese di investimento provvedono a che l’illustrazione soddisfi seguenti requisiti:

  • l’illustrazione mostra l’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell’investimento;
  • l’illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
  • 
l’illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.

 

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!