Acf e Abf, stop ai ricorsi sulle ex popolari venete

Domanda. Ora che l’Arbitro Consob non si esprime più sui ricorsi riguardanti le due ex popolari venete, si può usare l’Arbitro Bancario Finanziario almeno per le operazioni baciate, vale a dire le operazioni di finanziamento in cui si era costretti a sottoscrivere anche azioni?

G.C., Treviso

 

Risposta. La risposta è negativa per due motivi. Iniziamo dal primo. Lo scorso 19 settembre, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha comunicato che, per via della revoca a far data dal 19 luglio 2017 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazioneSportello Advisory coatta amministrativa e di Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, il Collegio non si esprimerà sui ricorsi presentati successivamente a tale data.

Il motivo sta nel fatto che senza la licenza bancaria i due istituti non sono più obbligati ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrato dall’Acf, ai sensi del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’Arbitro Bancario Finanziario ha la medesima impostazione giuridica, vale a dire l’adesione obbligatoria da parte degli istituti. Anche i Collegi dell’Abf, pertanto, inizieranno a dichiarare i ricorsi improcedibili perché le due banche hanno perso l’obbligo di adesione. Non solo. I provvedimenti presi prima della revoca della licenza, uno per tutti la Decisione numero 4906 dell’8 maggio scorso, respingono le richieste come quella che il lettore ipotizza. Secondo la Deliberazione CICR del 28 luglio 2008 numero 275, infatti, le controversie affidate all’ ABF sono definite come una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari escludendo le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. La competenza del Collegio si restringe dunque ai profili giuridici riguardanti la stipulazione e l’esecuzione del contratto di mutuo, valutando gli elementi obiettivi del contratto di mutuo con riguardo alla correttezza della negoziazione e alla legittimità delle clausole negoziate.

Gli eventi sopra descritti non modificano la sostanza delle cose, perché anche le recentissime decisioni favorevoli alla clientela non sono state soddisfatte dai due istituti. Resta da verificare, e la partita è ancora apertissima, la completa immunità di Banca Intesa Sanpaolo relativamente danni provocati dalle due banche che ha rilevato. In più vertenze è stata sollevata questione di illegittimità costituzionale.

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