Consulenti, esame light per i commercialisti

Alla fine, con qualche aggiustamento, i commercialisti ce l’hanno fatta. E’ stato giudicato ammissibile il nuovo testo dell’emendamento che consente a chi esercita le  professioni di dottore commercialista ed esperto contabile  di iscriversi all’Albo dei cf. La norma (che ha buone probabilità di essere approvata nell’ambito della legge di Bilancio 2018) è proposta dai senatori dell’Ncd, Giuseppe Marinello e Guido Viceconte, (si veda qui la notizia data nei giorni scorsi da Bluerating.com)  e permette appunto ai dottori commercialisti di iscriversi all’Albo dei consulenti finanziari gestito dall’OCF, nella sezione dei consulenti autonomi. Per accedervi, gli stessi commercialisti avranno bisogno soltanto di una prova d’esame semplificata, avendo già superato la prova di valutazione per l’accesso al loro ordine professionale.

Su questa vicenda, Bluerating ha raccolto un commento a caldo di Marco Tofanelli, vice presidente di OCF e segretario generale di Assoreti: “L’attività di consulenza, che è un servizio ad alto valore aggiunto, è riservata alle categorie previste dalla normativa comunitaria a tutela del pubblico risparmio: le regole sono e devono essere uguali per tutti, anche al fine di evitare confusioni. Nel rispetto di criteri di proporzionalità possono prevedersi forme di accesso, basti pensare agli agenti di assicurazione, che tengano conto di determinate professionalità. Ma l’impianto normativo è quello della Mifid II, e non c’è discrezionalità perché è una direttiva di armonizzazione massima”.

 

Ecco, di seguito, il testo dell’emendamento riformulato:

 

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

  1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole “investono prevalentemente in piccole e medie imprese” sono aggiunte le parole “e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129“.
  3. b) all’articolo 50-quinquies, al comma 2, sono eliminate le parole: “rappresentativi di capitale“;
  4. c) all’articolo 100-ter,dopo il comma 1-bisè aggiunto il seguente: “1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.”.
  5. Nell’ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazionedella pianta organica dellaconsob è incrementata fino a 40 unità.
  6. I soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso deimedesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all’art. 2 comma 30 lettera e) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 dopo le parole “28 dicembre 2005 n. 262” aggiungere le parole: “L’attività dell’organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato non rientrando tra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni sul pubblico impiego.“».

 

 

 

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