OCF, esame light per i commercialisti: altro stop al Senato

Altro stop al Senato per l’emendamento dei senatori NCD Giuseppe Francesco Maria Marinello e Guido Viceconte, che prevede i la possibilità per dottori commercialisti ed esperti contabili di iscriversi all’Albo OCF con una prova d’esame semplificata. Secondo quanto risulta Bluerating.com la proposta di modifica n. 12.0.1 al DDL n. 2960 è stata bocciata ieri sera in Commissione Bilancio. La ragione della bocciatura sarebbe ravvisata nella necessità di compiere maggiori approfondimenti in relazione alla normativa europea sulle professioni protette. Tutto fa pensare che l’emendamento possa essere ripresentato alla Camera. Ci sono ancora margini quindi perché si realizzi il sogno dei commercialisti di un accesso light alla professione di consulente finanziario.
Ecco il testo dell’emendamento bocciato a Palazzo Madama.

 

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

  1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:
  2. a)all’articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: “investono prevalentemente in piccole e medie imprese” sono aggiunte le parole: “e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129″;
  3. b)all’articolo 50-quinquies, al comma 2, sono eliminate le parole: “rappresentativi di capitale”;
  4. c)all’articolo 100-ter,dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.”.

  1. Nell’ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazione della pianta organica della Consob è incrementata fino a 40 unità. Ai relativi oneri si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
  2. I soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta possono essere iscritti nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all’articolo 2 comma 30 letterae) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 sopprimere le parole: “All’Organismo” e dopo le parole: “28 dicembre 2005 n. 262” aggiungere le parole: “L’attività dell’organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l’applicazione all’organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici”».

 

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