Ex Sanpaolo Invest, prima sospeso poi radiato

Con la delibera n.19969 Consob ha segnalato la radiazione del sig. Fausto Alberto Peron dall’albo unico dei consulenti finanziari, provvedimento successivo a una precedente sospensione cautelare.

La Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al sig. Peron, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:

art. 107, comma 1, per aver acquisito somme di pertinenza dei clienti;

art. 108, comma 5, per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte

Di seguito vi riportiamo il testo integrale della delibera, tratto dal portale dell’Autorità di vigilanza.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE la propria delibera n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Fausto Alberto Peron, nato a Senago (MI) il 22 luglio 1955, la propria delibera n. 9106 del 6 marzo 1995, con cui il sig. Peron è stato cancellato dal suddetto Albo per omesso pagamento, e la propria delibera n. 9169 del 18 aprile 1995 con cui lo stesso consulente è stato reiscritto all’Albo Unico dei consulenti finanziari;

VISTA la propria delibera n. 19708 del 23 agosto 2016, notificata in data 26 settembre 2016, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. Peron è stato sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTE le note trasmesse da SanPaolo Invest Sim Spa in data 15 marzo 2016 e 22 aprile 2016, con cui l’intermediario ha segnalato di aver riscontrato gravi irregolarità a carico del sig. Peron nell’esercizio dell’attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 9 settembre 2016, notificata in data 25 settembre 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al sig. Peron, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:

art. 107, comma 1, per aver acquisito somme di pertinenza dei clienti;

art. 108, comma 5, per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte;
VISTA la Relazione per la Commissione del 5 aprile 2017 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Peron, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Peron la violazione degli artt. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per aver acquisito somme di pertinenza dei clienti, e 108, comma 5, del suddetto regolamento, per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell’entità della sanzione:

ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo del consulente finanziario nell’ipotesi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori;

ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo del consulente finanziario nell’ipotesi di accettazione agli investitori di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte dallo stesso regolamento;

nel 2001 è stata applicata nei confronti del sig. Peron la sanzione amministrativa della sospensione dall’Albo per il periodo di un mese;

l’entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità degli investitori coinvolti e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

sulla base degli atti del procedimento le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Peron quanto meno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Fausto Alberto Peron, nato a Senago (MI) il 22 luglio 1955, è radiato dall’Albo Unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

20 aprile 2017

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