Attenti agli assegni senza clausola di non trasferibilità

Un cliente ha usato un assegno privo di clausola di non trasferibilità proveniente da un vecchio libretto per pagare un acquisto di 3.000 euro. Gli è stata ora notificata una sanzione, e può pagare un’oblazione di 6.000 euro! Cosa si può fare per ridurre l’importo? La banca non doveva accorgersene?

G. C., Roma

È possibile per via del decreto legislativo 90 del 25 maggio entrato in vigore il 4 luglio, che ha modificato la nota legge 231/07 la quale

prevede all’art 63 comma 1 che se si emette
in pagamento un assegno privo della clausola non trasferibile per un importo non inferiore a 1.000 euro si è soggetti ad una sanzione che varia da 3.000 a 50.000 euro. Anche chi ha accetta l’assegno viene colpito dalla medesima sanzione. Se nei 365 giorni precedenti non c’è stato un caso analogo a carico del trasgressore, questi si può avvalere dell’oblazione pari al doppio del minimo, pertanto 6.000 euro oltre 5 euro di spese. Per ridurre il danno si possono

inviare entro 30 giorni deduzioni difensive all’Ufficio Antiriciclaggio della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. In un caso del genere, l’evidente buona fede e l’importo non certo elevato, non è da escludere che venga applicato il minimo di 3.000 euro, che del resto veniva usato prima della riforma. Altrimenti sarà sempre possibile ricorrere al giudice. La banca di incasso infine non è obbligata a verificare la regolarità dell’assegno da questo punto di vista e pertanto non ci si può rivalere.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!