Iscrizioni e cancellazioni dall’albo, così le comunicherà Ocf

Le delibere Consob riguardanti l’albo dei consulenti finanziari sono solitamente molto seguite dal pubblico dei professionisti della finanza. In ragione di ciò oggi vogliamo proporvi un’analisi sulle modifiche al libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari, figlie del documento di consultazione dello scorso 28 luglio 2017.

Leggendo il testo originale dell’art.98 comma 2, si legge che a partire da quando verrà adottato il sopracitato regolamento (si attende ancora la pubblicazione definitiva del regolamento intermediari Consob, cosa che presumibilmente avverrà verso fine gennaio) “Le delibere di iscrizione e cancellazione dall’albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell’albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell’Organismo sono pubblicati, per intero o per estratto, sul sito internet dell’Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”.

A tal proposito l’Ocf ha avuto modo di auspicare una modifica della disposizione funzionale a:

-integrare l’articolato regolamentare al fine di rendere oggetto di pubblicazione l’indicazione del soggetto destinatario del provvedimento e del relativo presupposto normativo, fermo restando l’eventualità, in base al rinvio operato alla normativa in tema di tutela dei dati personali, di una pubblicazione in forma anonima. Sul punto, l’OCF, nell’osservare che la fonte della legittimazione alla pubblicazione di tali dati non sarebbe rinvenibile altrimenti nell’ordinamento, sottolinea come tale regime di pubblicità risulti funzionale a distinguere le diverse circostanze del caso concreto, contribuendo a rafforzare la consapevolezza del mercato e dei risparmiatori rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere;
– sostituire il riferimento normativo al Codice Privacy, tenuto conto dell’applicabilità del Regolamento (UE) 2016/679 a partire dal 28 maggio 2018;
– delimitare l’applicazione della disposizione ai soli provvedimenti adottati successivamente all’entrata in vigore della stessa.

Le osservazioni dell’Ocf sono stare recepite da Consob, che ha provveduto ad eliminare nel testo della normativa il riferimento al d.lgs n.196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Analizzando in maniera pragmatica quanto evidenziato in precedenza possiamo dire che le vere novità in materia di pubblicità degli atti dell’Organismo risiedono essenzialmente nella diversa piattaforma mediatica che questi avranno: se prima era il portale Consob, ora sarà la volta del sito internet dell’Organismo. Parallelamente dovrebbero rimanere intatte le modalità comunicative; sarà infatti resa oggetto di pubblicazione l’indicazione del soggetto destinatario e del relativo presupposto normativo, con la finalità di rafforzare la consapevolezza del mercato e dei risparmiatori rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere.

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