Contributo Consob 2018: ecco chi, quanto e come dovrà pagare

Consob ha reso noto, tramite le delibere 20232, 20233 e 20234 chi, quanto e come sarà tenuto a versare la contribuzione dovuta per la vigilanza in riferimento all’anno 2018. Vediamo insieme nel dettaglio quanto emerge dalle differenti delibere

Chi? (rif. delibera 20232) 

Sono 27 i soggetti coinvolti nel pagamento del dovuto, dalla lettera a) alla lettera y). Si va dalle classiche Sim e imprese di investimento, passando per sgr e banche e arrivando ai consulenti finanziari e all’Ocf. Ma vediamo l’elenco completo:

a)le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all’art. 199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998;
b)le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998;
c)le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998;
d)le Società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 58/1998, le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all’art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all’art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998;
e)gli Intermediari finanziari iscritti nell’Albo previsto dall’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 3 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c)e c-bis), del d.lgs. n. 58/1998;
f)gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel Ruolo speciale di cui all’art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998;
g)le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 3 gennaio 2018, nell’Albo di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 3 gennaio 2018, negli Albi di cui all’art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 3 gennaio 2018, all’applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998;
h)le Imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, che offrono prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. w-bis)del d.lgs. n. 58/1998;
i)i Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nell’apposita sezione dell’Albo di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;
j)i Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:
 j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
j2) gli emittenti che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l’Italia come Stato membro d’origine;
k)gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;
l)gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 3 gennaio 2018 risultano in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’apposito Elenco, di cui all’art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;
m)i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere g)e h), che:
 m1) a seguito dell’inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 1 ovvero 102, comma 1, ovvero 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – ovvero il prospetto di base ovvero il documento d’offerta, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, prima dell’ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;
 m2) a seguito della comunicazione di cui all’art. 94, comma 1 ovvero di cui all’art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l’approvazione del prospetto – unico o tripartito – ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, la relativa offerta;
 m3) avendo concluso un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un’offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 ovvero di cui all’art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
 m4) hanno ottenuto l’approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018;
 m5) avendo ottenuto l’ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998;
n)i Soggetti iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico conferiti secondo la normativa previgente;
o)la Borsa Italiana s.p.a.;
p)la Mts s.p.a.;
q)la Monte Titoli s.p.a.;
r)la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
s)le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, all’esercizio dell’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lett. g)e g-bis), del d.lgs. n. 58/1998;
t)gli Internalizzatori sistematici iscritti nell’apposito Elenco di cui all’art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validità alla data del 3 gennaio 2018;
u)i Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
v)i Gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, nel registro di cui all’art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
w)i Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 3 gennaio 2018, negli appositi Elenchi di cui all’art. 116-septies, comma 3 e all’art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999;
x)i Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro di cui all’art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;
y)l’Organismo dei Consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Quanto? (rif. delibera 20233) 

Si mantiene stabile il montante del dovuto (rispetto al 2017) per i consulenti finanziari, pari a 100 euro pro-capite, mentre cresce di molto quello dovuto da Ocf, passando dai 375710 euro del 2017 agli attuali 516400.  L’incremento piuttosto consistente potrebbe essere la naturale conseguenza delle nuove funzioni che saranno attribuite all’organismo e delle attività aggiuntive che in tal senso graveranno su Consob nel 2018.

Cresce anche il dovuto per le Sim iscritte nell’Albo (incluse le società fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, passato dai 3470 Euro del 2017 maggiorati dello 0,38% dei ricavi da servizi di investimento, agli attuali 4165 Euro maggiorati dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento.
Guardiamo nel dettaglio il dovuto, soggetto per soggetto (potete fare riferimento all’analisi precedente per le lettere):

Soggetti
a) Come da successivo comma 2
b) Come da successivo comma 3
c) Come da successivo comma 4
d) Come da successivi comma 5 e comma 3
e) Come da successivo comma 3
f) € 100,00 pro-capite
g) Come da successivo comma 6
h) € 11.295,00 pro-capite
i) € 100,00 pro-capite
j1) Come da successivo comma 7
j2) Come da successivo comma 7
k) Come da successivo comma 8
l) € 16.460,00 pro-capite
m) Come da successivi commi 9 e 10
n) Come da successivo comma 11
o) € 4.652.720,00
p) € 480.520,00
q) € 822.015,00
r) € 563.670,00
s) Come da successivo comma 12
t) Come da successivo comma 13
u) € 26.845,00 pro-capite
v) Quota fissa pari a € 2.150,00 maggiorata di € 2.700,00 per i soggetti che alla data del 3.1.2018 risultino aver avviato l’attività
w) Come da successivo comma 14
x) € 5.000,00 pro-capite
y) € 516.400,00

Come? (delibera 20234) 

I consulenti dovranno versare il dovuto entro il 15 aprile 2018, con le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob. All’atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento e la causale del versamento dovrà essere la seguente: art. 1, lett. i), delibera n. 20232/2017. Ciò detto vediamo scadenze e modalità per i rimanenti soggetti (le modalità di pagamento indicate nella presente delibe­ra sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l’applicazione degli inte­ressi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente):  

a) 15 aprile 2018
b) 15 aprile 2018
c) 15 aprile 2018
d) 15 aprile 2018
e) 15 aprile 2018
f) 15 aprile 2018
g) 15 aprile 2018
h) 15 aprile 2018
i) 15 aprile 2018
j1) 15 aprile 2018
j2) 15 aprile 2018
k) 15 aprile 2018
l) 15 aprile 2018
m) 15 aprile 2018
n) Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all’art. 1, lett. n), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 4 a 6, entro:

  1. a)il 28 febbraio 2018, qualora il bilancio chiuso nel 2017 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
  2. b)il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2017, negli altri casi;
  3. c) il 30 settembre 2018, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di Interesse Pubblico.

o) 28 febbraio 2018
p) 28 febbraio 2018
q) 28 febbraio 2018
r) 28 febbraio 2018
s) 15 aprile 2018
t) 15 aprile 2018
u) bonifico bancario allegato all’istanza di riconoscimento
v) 15 aprile 2018
w) 15 aprile 2018
x) 15 aprile 2018
y) 28 febbraio 2018

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