Carico pendente, consulente sospeso per un anno

Nuovo provvedimento dell’autorità di vigilanza a carico di un consulente abilitato all’offerta fuori sede. Protagonista della delibera 20285 è il sig. Giovanni Maria Pinna, sospeso dall’esercizio dell’attività per un periodo di un anno.

Con nota del 4 aprile 2017, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF ha trasmesso alla Consob la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso un tribunale (non specificato nella delibera), da cui è emerso che il sig. Giovanni Maria Pinna aveva assunto la qualità di imputato nell’ambito del procedimento penale. Più nello specifico il reato per il quale il sig. Pinna risulta imputato rientra nel novero delle fattispecie che l’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell’eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno.

A fronte della comunicazione inviatagli, con note del 23 maggio 2017 e del 14 settembre 2017, il sig. Pinna ha presentato le proprie deduzioni difensive, con cui ha respinto, in via generale, le accuse mosse nei suoi confronti e ha precisato di aver esposto le medesime memorie difensive presentate nel 2012 alla procura, per il tramite del proprio legale, nell’ambito del procedimento penale citato, tese a dimostrare “ogni estraneità” alle circostanze imputategli.

In ragione del fatto che in data 11 gennaio 2018  la Prima Sezione Penale del sopracitato tribunale ha informato la Consob che il procedimento penale a carico del sig. Pinna è ancora in corso di trattazione e degli elementi sopra elencati, Consob ha ritenuto opportuno provvedere alla sopracitata sospensione.

Qui il documento completo della delibera.

 

 

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